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| LA FONDAZIONE |
| LO STATUTO |
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Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni
Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse
Art. 3 - Patrimonio
Art. 4 - Fondi gestione
Art. 5 - Fondatore
Art. 6 - Partecipanti istituzionali e partecipanti
Art. 7 - Partecipanti esteri
Art. 8 - Esclusioni e recesso
Art. 9 - Organi
Art. 10 - Presidente
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Convocazione equorum
Art. 13 - Collegio Revisori dei Conti
Art. 14 - Comitato Scientifico
Art. 15 - Direttore Generale
Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "G.d'Annunzio"
Art. 17 - Esercizio finanziario
Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio
Art. 19 - Personale
Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali
Art. 21 - Rinvio
Art. 22 - Norma transitoria |
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Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni
Su iniziativa dell’Università “Gabriele d'Annunzio", di seguito
detta Università, con sede in Chieti, è costituita, ai sensi
dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante criteri e
modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto
privato", una fondazione denominata Fondazione Università “Gabriele
d'Annunzio", con sede in Chieti, presso il Centro di Scienze
dell’Invecchiamento - via Pescara.
La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha
scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente
nell'interesse della Università.
L’Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro
sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con
l'interesse dell'Università medesima.
La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità
consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei
principi di economicità della gestione.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che
all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto
alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di
sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali
e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. |
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Art. 2 - Finalità e attività strumentali,
accessorie e connesse
In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, e in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma secondo dello stesso articolo, la
Fondazione dell'Università di Chieti persegue finalità di supporto
alla didattica ed alla ricerca, nessuna esclusa.
Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione può, fra
l'altro:
- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la
richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali,
europei e internazionali da destinare agli scopi;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con
soggetti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il
possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia
stata affidata la gestione;
- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca
e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione
operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche
dell’Università mediante proprio personale amministrativo e di
ricerca;
- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi,
associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità,
nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento
tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di
capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di
partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non
può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale
sociale;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri
istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi
internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali,
pubblici o privati;
- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre
istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o
partecipare ad analoghe iniziative, che coinvolgono
l’Università, promosse da altri soggetti;
- costituire Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico.
La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività a
favore e/o per conto dell'Università:
- acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di
mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento
delle attività dell’Università;
- svolgimento di attività strumentali e di supporto della
didattica e della ricerca, anche mediante la messa a
disposizione di proprio personale tecnico, amministrativo e di
ricerca, con specifico riguardo a:
1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche,
formative e di ricerca;
2. promozione e svolgimento di attività integrative e
sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire
le condizioni di studio;
4. promozione e supporto della attività di cooperazione
scientifica e culturale dell’Università con istituzioni
nazionali ed internazionali;
5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione
dell’Università, di strutture di edilizia universitaria e di
altre strutture di servizio strumentali e di supporto
all'attività istituzionale dell'Università, nonché alla attività
di ricerca e clinico – assistenziale;
6. supporto all'organizzazione di stage e di altre attività
formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.
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Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-
dalla dotazione iniziale conferita dal
fondatore all'atto della costituzione nonché dal contributo
versato annualmente dall’Ateneo;
-
dai beni mobili ed immobili che perverranno
alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi,
donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e
private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento
dell’Università, dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a
patrimonio;
-
dai proventi delle attività proprie che il
Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento
del patrimonio;
-
dagli utili, derivanti da partecipazioni, che
il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
-
dai fondi di riserva costituiti con eventuali
avanzi di gestione;
-
dai contributi erogati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da altri
Ministeri, da Enti nazionali e Comunitari per le finalità di
formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra
attività della Fondazione.
La gestione del patrimonio si ispira al criterio
dell’economicità.
Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli
utili. Eventuali proventi e rendite sono utilizzate per il
perseguimento degli scopi statutari, ivi comprese liberalità a
favore dell’Università. |
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Art. 4 - Fondi di gestione
Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
-
di ogni eventuale contributo, donazione o
lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non
espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato
dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti
ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;
-
dei redditi provenienti dalla gestione del
patrimonio;
-
dei proventi della propria attività, anche in
regime di convenzione.
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Art. 5 - Fondatore
E' Fondatore l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti - Pescara. |
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Art. 6 -Partecipanti istituzionali
Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali",
previo gradimento della Fondazione e della Università, enti,
amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o
associate, che condividendo le finalità della Fondazione,
partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in
denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e
immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche
annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti,
amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o
associate, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi
della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso
stabiliti. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può
essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale
specifico.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere
coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle
eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel
raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura
per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con
delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con
il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono
espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto
e del regolamento. |
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Art. 7 - Partecipanti esteri
Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero
Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti
pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero. |
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Art. 8 - Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione
assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri
l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per
grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non
tassativa:
-
inadempimento dell’obbligo di effettuare le
contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
-
condotta incompatibile con gli scopi della
Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione
con le altre componenti della Fondazione;
-
comportamento contrario al dovere di
prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche,
l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
-
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
-
apertura di procedure di liquidazione;
-
fallimento e/o apertura delle procedure
concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti
possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando
il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. |
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Art. 9 - Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Generale.
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Art. 10 - Presidente
Il Presidente, nominato dall’Università, resta in carica cinque anni
ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi,
agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati, ed in qualsiasi grado di
giudizio.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni,
imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di
instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole
iniziative della Fondazione.
Il Presidente, inoltre:
-
convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione;
-
provvede all'esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio;
-
sorveglia il buon andamento amministrativo
della Fondazione;
-
sovrintende all'amministrazione della
Fondazione;
-
cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove
la riforma qualora si renda necessario;
-
esercita tutte le altre funzioni previste
dallo Statuto;
-
provvede all'istituzione ed all'ordinamento
degli uffici della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento, egli è
sostituito dal Vice Presidente. |
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Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un
numero variabile di membri fino ad un massimo di undici membri,
compreso il Presidente.
La composizione è la seguente:
-
il Presidente;
-
due membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università;
-
due membri nominati dal Senato Accademico
dell'Università;
-
un membro designato dal Ministero dell’
Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi
validamente costituito ed operare con l’insediamento dei due terzi
dei membri di spettanza dell’Università.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere
dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni
altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri
restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui
al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che
resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione.
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica quattro
anni accademici, salvo il Presidente, e possono essere rinominati,
salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della
scadenza del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per
l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio provvede a:
-
approvare la relazione del Presidente
sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo
sviluppo;
-
approvare il bilancio di previsione e il
bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;
-
nominare, al proprio interno, il Vice
Presidente;
-
approvare il regolamento della Fondazione,
predisposto dal Direttore Generale;
-
stabilire i criteri ed i requisiti per
assumere la qualifica di Partecipante;
-
nominare il Direttore Generale ai sensi
dell'art. 15 del presente statuto;
-
individuare i dipartimenti operativi della
Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
-
deliberare in ordine all’accettazione di
eredità, legati e donazioni;
-
svolgere ogni ulteriore compito ad esso
attribuito dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può costituire al
suo interno un Comitato esecutivo composto da cinque componenti fra
cui il Presidente ed il Vice Presidente, cui affidare il compito di
istruire le questioni più complesse, quali:
-
l'elaborazione dei piani annuali e
pluriennali di attività della Fondazione;
-
la illustrazione dei bilanci preventivo e
consuntivo dell' esercizio finanziario;
-
le altre funzioni che il Consiglio di
Amministrazione intenda delegare.
Eventuali modifiche dello Statuto della
Fondazione sono deliberate dall’Università, sentito il Ministero
dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca. |
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Art. 12 - Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di
propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri
senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia
prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza,
la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della
seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il
giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che
questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non
meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la
presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda
convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la
riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri
nominati dal Fondatore.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti
dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da
tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società
per azioni. |
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Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il
controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice
civile per il collegio sindacale.
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2
supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le
seguenti modalità:
-
il Presidente del Collegio è nominato dal
Fondatore nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità
previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori
dell’Università.
-
due componenti designati dal Fondatore e
scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei
conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di
revisione contabile.
I Revisori durano in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo,
venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi
del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in
carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro
incarico conferito dalla Fondazione medesima. |
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Art. 14 - Comitato Scientifico
1. E’ organo consultivo della Fondazione, ed è presieduto dal
Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di
membri fino ad un massimo di 10. Il Consiglio di Amministrazione su
proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra persone
italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto
prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un
componente è designato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e tre componenti sono designati dal
Senato Accademico dell’Università.
2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di
collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il
Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale
annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione
per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente
il parere.
I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. Il Comitato
Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della
Fondazione, per esaminare il programma annuale della attività
predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di
Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del
Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è presieduto dal
Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue
riunioni può assistere il Direttore generale.
Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Comitato Scientifico formula pareri consultivi e proposte sulle
attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.
Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo, con
indicazione analitica dell’ impiego delle risorse della Fondazione
ed illustrazione della relazione accompagnatoria. |
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Art. 15 - Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su
proposta del Presidente.
Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al
funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è
responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione
delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e
guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e
coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi
della Fondazione.
Al Direttore Generale competono, in particolare:
- la direzione delle strutture organizzative;
- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo
trattamento economico e giuridico al Consiglio di
Amministrazione;
- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e
forniture necessari per la realizzazione dei programmi.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con
provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. |
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Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e
l'Università "Gabriele d'Annunzio"
L'Università “Gabriele d'Annunzio" definisce le linee guida
dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di
Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con
conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora
siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di
risorse aggiuntive.
L'"Università Gabriele d'Annunzio" approva, su proposta del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale
delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività
annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano
pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee
guida determinate dall'Università “Gabriele d'Annunzio" ai sensi del
comma 1.
Al termine di ogni biennio, verifica, secondo le previsioni
contenute nel presente statuto, l'attuazione delle linee guida di
attività e l'adempimento dei provvedimenti di cui al comma 4 del
presente articolo riservandosi di agire eventualmente ai sensi del
Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di
fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I rapporti tra l' "Università Gabriele d'Annunzio" e la Fondazione,
per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza,
servizio, supporto, promozione delle attività, nonché le modalità
per adottare i conferimenti di beni da parte dell’Università sono
stabiliti con deliberazioni di volta in volta assunte dagli Organi
di Governo dell’Università da recepirsi convenzionalmente dalla
Fondazione.
I predetti provvedimenti stabiliranno le modalità di conferimento
dei beni, delle strutture e degli impianti dell’Università alla
Fondazione, necessari al proseguimento degli obiettivi di cui al
precedente comma.
Le deliberazioni potranno prevedere che venga istituito un comitato
guida composto da quattro membri di cui due designati dall’
"'Università Gabriele d'Annunzio", due designati dalla Fondazione,
con il compito di verificare lo stato di avanzamento dell’attività
programmata.
La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dagli
altri enti fondatori, purché coerenti con le finalità istituzionali
della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il
raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di
finanziamento, purché coerenti con le finalità istituzionali della
Fondazione. |
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Art. 17 - Esercizio finanziario
Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio
e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
In conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, il Consiglio
di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 marzo successivo
alla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni
l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30
giugno successivo. |
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Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio
La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti
disposizioni.
Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili,
ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti
per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da
società abilitata. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia
del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori,
all'Università. |
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Art. 19 - Personale
I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli
che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche
dell’Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono
costituiti e regolati contrattualmente.
L’eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di
personale dell’Università presso la Fondazione avviene nel rispetto
di quanto previsto dalle leggi e dal contratto regolamento del
personale tecnico-amministrativo dell’Università, tenuto conto del
carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle
funzioni istituzionali dell’Università. |
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Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali
La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti
dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
Per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o più
liquidatori.
I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono
devoluti a sostegno delle attività dell’Università secondo le
previsioni contenute nel presente Statuto.
L’Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute
nell'atto di Fondazione e nel presente statuto non possono attuarsi.
L’Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento,
da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie
all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative,
all'ordine pubblico e al buon costume. |
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Art. 21 - Rinvio
La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto
dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di
fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal codice civile
e dalle relative disposizioni di attuazione. |
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Art. 22 - Norma transitoria
In via transitoria, la Fondazione potrà operare mediante l’attività
svolta dal Presidente, e dai Consiglieri rispettivamente nominati
dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico
dell’Università, nominati nell’atto costitutivo, coadiuvati dal
Direttore Generale. |
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